La società

Geicon S.r.l. è stata liquidata il 31 dicembre 2016.

Tutte le attività svolte dalla società sono ora svolte dallo Studio Tecnico ing. Stefano Taraborrelli.

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In evidenza

Le indagini supplementari e gli interventi di controllo degli apparecchi di sollevamento.

Nel disciplinare l'effettuazione delle verifiche periodiche, al punto 2, lett. c) dell'allegato II al DM 11 aprile 2011, il legislatore ha definito l'«indagine supplementare» precisando che trattasi di un'«attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali».

Al punto 3.2.3 dello stesso Allegato II, il legislatore ha implicitamente introdotto l'obbligo di sottoporre a «indagine supplementare» le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, specificando altresì che dette indagini dovranno essere condotte secondo le norme tecniche. D'altro canto, l'«indagine supplementare» di un'attrezzatura di lavoro è un particolare «intervento di controllo», della tipologia esplicitamente prevista dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 71, comma 8, finalizzato a individuare gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di cui al comma 4 dello stesso articolo, da effettuarsi per rimediare a eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo della stessa in modo da poter garantire, per un determinato periodo, che l'attrezzatura di lavoro permanga conforme ai requisiti di sicurezza ad essa applicabili, eventualmente anche attraverso una riduzione della sua portata nominale.

Per le gru mobili, le gru trasferibili e i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, «l'intervento di controllo» deve essere eseguito con frequenza «ventennale». Per queste attrezzature si parla quindi di «indagine supplementare» che differisce dall'intervento di controllo solo perché la scadenza di vent'anni è stabilita per legge. Per tutte le altre attrezzature di lavoro, la frequenza dell'«intervento di controllo», ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 71, comma 8, è stabilita in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, è desumibile dai codici di buona prassi. In assenza di indicazioni più restrittive fornite dai rispettivi fabbricanti o dalle norme di buona tecnica, la scadenza del primo intervento di controllo è venti anni dopo la prima messa in esercizio. Le scadenze successive sono invece definite tenendo conto degli esiti degli interventi di controllo e sono al limite pari a dieci anni. 

L'attività di verifica svolta dall'ingegnere esperto è organizzata come segue:

  1. Verifica della documentazione inerente l'apparecchio da esaminare;

  2. Sopralluogo presso il sito di installazione o di utilizzo dell'apparecchio per l'esecuzione delle prove funzionali e di carico, per la verifica visiva dellos tato di conservazione dell'apparecchio e per l'esecuzione di NDT sulle parti strutturali soggette a fatica;

  3. Stesura della relazione con indicazione degli eventuali interventi correttivi da adottare. 


 

 
 



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